Art. 1
Costituzione
Ai sensi dell'art. 18 della Costituzione
Italiana, ed in ossequio agli art. 36 e seguenti del Codice Civile, è
costituita l'Associazione operante nei settori sportivo - dilettantistico,
ricreativo, culturale e di sviluppo delle attività didattico/formative, alla
quale è riconosciuta autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, nel
rispetto delle disposizioni dell'ordinamento legislativo e sportivo.
Art. 2
Denominazione
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 90
comma 17 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, sue modifiche ed integrazioni,
nonché della disciplina specialistica di settore e dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, l'Associazione Sportiva è denominata:
Associazione Sportiva Dilettantistica -
Club Italiano Pescatori a Mosca
Sezione MASSA - CARRARA
più brevemente appellata con l'acronimo: A.S.D. - C.I.P.M. Sezione MASSA CARRARA
Art. 3
Sede Legale e Sociale
L'Associazione ha Sede Legale, Sociale ed
Amministrativa in MARINA di CARRARA Viale Galileo Galilei, 133 presso la A.S.D. Sezione Provinciale - Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee
(F.I.P.S.A.S.) di Marina di Carrara.
La Sede Sociale, qualora necessiti il suo
trasferimento ad altro luogo, potrà avvenire con delibera dell'Assemblea dei
Soci con la maggioranza dei 2/3 ( due terzi ) degli Associati.
Art. 4
Colori Sociali
Il Simbolo Sociale riprodotto dai colori,
dalle linee identificative e dalle scritte ivi contenute, sono impressi dallo
stemma che in rappresentanza grafica trovasi allegati sul presente Statuto.
Art. 5
Associazione con finalità non lucrative
L'Associazione non ha alcun fine di lucro,
pertanto ogni utile dovrà essere necessariamente reinvestito per l'attività
Sociale, è un Ente non commerciale aperto al contributo del volontariato e
delle Istituzioni civili.
Art. 6
Durata dell'Associazione
L'Associazione Sportiva dilettantistica ha
durata illimitata. L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a
specifica deliberazione dell'Assemblea dei Soci ad una Assemblea Straordinaria.
Art. 7
Colori Sociali
L’Associazione è apolitica,
apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali. Finalizza
il suo intervento affinché lo sport dilettantistico diventi “diritto comune in
una società multietnica”.
L’Ordinamento Sociale è ispirato
al principio di democrazia ed a quello della condivisione all’attività sportiva
da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.
Il Sodalizio è un centro
permanente di vita associativa a carattere volontario la cui attività è
espressamente di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
Art. 8
Scopi – Oggetto Sociale
Scopo principale
dell’Associazione è la proposta costante dello sport quale strumento pedagogico
ed educativo, perseguito attraverso la progettazione, l’organizzazione e la
divulgazione di attività sportiva dilettantistica a carattere competitivo e non
nel settore della pesca a mosca, nonché la pianificazione dell’attività
didattica, l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nella disciplina, e
più in generale, di tutte le attività sportive riconosciute dalla Federazione
Italiana della Pesca Sportiva e Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.), alla quale è
affiliata.
A tale scopo l’Associazione potrà
inoltre:
a) Gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati
e manifestazioni sportive di tutte le discipline della F.I.P.S.A.S.
b) Organizzare e svolgere corsi con programmi di
formazione ed apprendimento didattico per i Soci e Sostenitori con particolare
riguardo alla preparazione di atleti, tecnici sportivi ed istruttori.
c) Contribuire ad indirizzare l’attività sportiva secondo
il principio della salvaguardia della fauna ittica, del rispetto e
valorizzazione del patrimonio naturalistico, che costituiscono beni
inalienabili ed insostituibili non solo per coloro che esercitano attività
sportive e di svago, ma per l’intera collettività.
d) L’Associazione si propone di organizzare attività
motorie, culturali e ricreative aperte a tutti e finalizzate alla promozione
sociale della persona umana e al miglioramento della qualità di vita, impegnandosi
affinché, nell’area sociale e culturale in cui opera, vengano istituiti servizi
per la pratica dell’attività sportiva stessa.
e) Svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, l’organizzazione di eventi sportivi,
culturali, ricreativi, feste, manifestazioni, tornei, compresa l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei Soci e
quant’altro nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e di Legge.
f) Svolgere attività di tipo marginalmente commerciale nel
rispetto delle vigenti normative fiscali ed amministrative.
g) Reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni
con Enti Pubblici e/o privati, per lo svolgimento dell’attività sociale ed
intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi di passive.
Art. 9
Affiliazione all’Associazione Nazionale
C.I.P.M.
L’Associazione è
iscritta come Sezione Provinciale alla
Associazione Nazionale – Club Italiano
Pescatori a Mosca
L’Associazione
aderisce alla suddetta e ne adotta il logo titolare e la denominazione propria,
assumendo il ruolo di componente del sistema Nazionale, in rappresentanza della
Provincia di Massa Carrara, come definito dallo Statuto Nazionale del C.I.P.M. di
cui all’art. 3 comma 1) e 2).
a) In conseguenza di ciò, l’Associazione acquisisce i
diritti ed i doveri conseguenti; adotta il codice etico e deontologico e la
carta dei valori associativi, ispirando ad essi le proprie modalità
organizzative ed i propri comportamenti ed impegna i Soci e/o partecipanti, a
qualsiasi titolo assunti, alla loro osservanza ed adempimento.
b)
L’attività dell’Associazione si svolgerà secondo le
norme di cui al presente Statuto ed agli eventuali regolamenti che potranno successivamente
essere emanati, ed in ottemperanza a quanto disposto dallo Statuto del C.I.P.M. Nazionale, agli ordinamenti della Federazione Nazionale Sportiva a cui intende
affiliarsi.
c) L’Associazione resta affiliata all’Associazione
Nazionale Club Italiano Pescatori a Mosca, per tutta la durata dell’anno
sociale, coincidente con l’anno solare: esso inizia il 1 gennaio e termina il
31 dicembre di ogni anno.
d) Al solo fine del mantenimento della denominazione
sociale, l’Associazione deve rinnovare l’affiliazione entro le date previste
dall’Organismo Nazionale, col versamento dei contributi decretati dal Consiglio
Direttivo Nazionale, in relazione della fine del precedente anno sociale.
Il Sodalizio potrà affiliarsi ad
altre Associazioni dilettantistiche e/o Federazioni Sportive Nazionali,
Comunitarie, Enti di promozione sportiva, alle Discipline sportive associate,
anche su base regionale, conformandosi alle norme ed alle direttive del
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) allo Statuto e i Regolamenti di attuazione
della Federazione Italiana della Pesca Sportiva e Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.)
delle quali condivide e fa propri gli scopi e gli obiettivi.
Art. 10
Disposizioni in materia di attività
Sportiva Dilettantistica
Obbligo di conformarsi alle norme e alle
direttive del
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (CONI)
L’Associazione, infine, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004 n. 136,
convertito dalla Legge 27 luglio 2004 n. 186, assume l’obbligo di conformarsi
alle norme e alle direttive del CONI, nonché allo Statuto e ai Regolamenti di
attuazione della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee
(F.I.P.S.A.S.), ovvero Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI, alla
quale si affilia.
Art. 11
Riconoscimento ai fini sportivi
Ai fini del riconoscimento
sportivo oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione per le Società e
Associazioni sportive dilettantistiche, l’Associazione ottempera a quanto
richiesto dagli organismi di controllo per la dovuta registrazione di cui
all’art. 5, comma 2, lettera b) e comma 5, lettera c)del D. Lgs. 23 luglio
1999, n. 242.
L’Associazione espressamente
accetta e si impegna a rispettare le disposizioni del Consiglio Nazionale del
CONI di cui alle deliberazioni n. 1273 del 15 luglio 2004 – n. 1288 del 11
novembre 2004 – n. 1394 del 19 giugno 2009.
Art. 12
Rapporto Associativo
Il rapporto con gli aderenti
all’Associazione è improntato ai seguenti principi che trovano concreta
disciplina nel presente Statuto:
a) uniformità e parità del rapporto associativo e delle
modalità associative volte a
garantire l’effettività del rapporto medesimo;
b) esclusione della temporaneità della partecipazione alla
vita associativa;
c) diritto di voto dei Soci maggiori di età, nelle forme
di delega e di rappresentanza, per l’approvazione e le modificazioni dello
Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi;
d) direttivi della Società;
e) eleggibilità libera degli Organi amministrativi e di
controllo;
f) sovranità dell’Assemblea dei Soci, regolamentazione dei
criteri per l’ammissione e/o l’esclusione, nella quale i Soci, Associati o
partecipanti hanno pari dignità;
g) criteri ed idonee forme di pubblicità delle
convocazioni Assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci e dei
rendiconti;
h) intrasmissibilità del rapporto associativo e di
eventuali contributi connessi e non rivalutabilità dei medesimi.
Art. 13
Ammissione a Socio
L’Associazione riconosce ed
identifica la qualità di Socio a tutti coloro che partecipano alla vita
associativa, ne accettano lo Statuto portando con continuità il loro contributo
associativo, culturale ed economico.
Possono essere Soci
dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi
ed i programmi, ed intendono perseguirne le finalità con l’impegno della loro
realizzazione previa iscrizione stessa.
Coloro che intendono far parte
dell’Associazione dovranno inoltrare domanda al Consiglio Direttivo.
L’ammissione a socio è
subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:
a)
assenza di condanne penali per delitti dolosi;
b)
assenza di provvedimenti disciplinari di sospensione o
esclusione in campo sportivo.
Il Consiglio Direttivo, il cui
giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. Il
Consiglio Direttivo provvede in ordine alle domande di ammissione nel termine
di 30 (trenta) giorni dalla presentazione. In caso di diniego, il Consiglio
Direttivo non è tenuto ad esplicitarne le ragioni. In caso di domanda di
ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate
dall’esercente la potestà parentale.
Art. 14
Diritti e doveri dei Soci
- Tutti i Soci maggiorenni godono, dal momento
dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali,
nonché dell’elettorato attivo e passivo del diritto di voto per
l’approvazione e la modificazione dello Statuto e dei regolamenti
dell’Associazione.
- La qualifica di socio da diritto a frequentare i
locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell’apposito
regolamento.
- E’ esclusa la temporaneità di partecipazione alla
vita associativa. La qualifica di socio permane sino al verificarsi di uno
degli eventi, previsti dall’art. 15, che ne comportano la perdita.
- I Soci hanno il dovere di difendere nel settore
sportivo e civile il buon nome dell’Associazione e di osservare le regole
dettate dalla Federazione, con lealtà, probità e rettitudine sportiva.
Art. 15
Decadenza di Soci
I Soci cessano di appartenere
all’Associazione nei seguenti casi:
a) dimissione volontaria;
b) mancato rinnovo dell’iscrizione annuale;
c) esclusione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei
componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette
azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori l’Associazione, o commetta gravi
infrazioni alle regole di condotta stabilite nello Statuto o nei Regolamenti.
Il
provvedimento di esclusione di cui al punto c) da parte del Consiglio
Direttivo, deve essere ratificato dall’Assemblea dei Soci alla cui riunione
deve essere partecipe il Socio doloso, nei cui confronti è assunto il
provvedimento. L’esclusione si intende definitiva; il Socio non può essere più
ammesso.
Art. 16
Organi dell’Associazione
Gli Organi Sociali sono:
a)
L’Assemblea dei Soci;
b)
Il Presidente;
c)
Il Consiglio Direttivo.
L’elezione degli Organi dell’Associazione
non può essere in alcun modo vincolata o limitata, ed è informata a criteri di
massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 17
Assemblea dei Soci
L’Assemblea è composta da ogni
Associato, è l’organo sovrano ed in essa risiede il potere vitale
dell’Associazione. L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i Soci
e le deliberazioni da essa adottate in conformità alla Legge e allo Statuto,
vincolando tutti gli Organi e tutti i Soci ancorché non intervenuti o
dissenzienti.
L’Assemblea può essere convocata
in sede Ordinaria ed in sessione Straordinaria.
L’Assemblea si tiene in sede Ordinaria almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto economico e
finanziario dell’anno precedente e per l’approvazione del bilancio per il
futuro esercizio sociale, nonché della relazione sull’attività svolta e su
quella programmata, salvo diversa disposizione di cui al successivo art. 18.
L’Assemblea sarà svolta in sede Straordinaria tutte le volte che
necessiti. Rif. art 19 dello Statuto
Art. 18
Compiti dell’Assemblea Ordinaria
1) E’ di competenza dell’Assemblea
Ordinaria:
a) l’approvazione del
bilancio preventivo e del programma di attività annuale, sulle linee guida di iniziative
e suggerimenti formulati dal Consiglio Direttivo e dagli Associati di cui
all’art. 16;
b) deliberare
sull’indirizzo generale dell’attività e su tutti gli altri oggetti attinenti
alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente
Statuto Sociale e sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
c) approvare,
annualmente, il rendiconto economico e finanziario secondo quanto disposto
dallo Statuto e dalle Leggi vigenti in materia, dopo aver ascoltato le
relazioni del Presidente della Associazione e del Presidente del Collegio dei
Revisori sull’attività svolta nell’anno sociale;
d) eleggere il Consiglio
Direttivo e procedere alla nomina delle cariche Sociali, la cui candidatura può
essere proposta soltanto dagli Associati, e ne può disporre la revoca;
e) designare il
Presidente della Società, il quale è anche il Presidente del Consiglio
Direttivo;
f) la determinazione del
valore delle quote associative annuali, nel rispetto del principio del pareggio
del bilancio;
g) la destinazione degli
avanzi di gestione e le modalità di copertura di eventuali disavanzi;
h) approvare gli
eventuali regolamenti e/o ratificare modifiche al Regolamento interno;
i) esprimere pareri
vincolanti su ogni questione sottopostale dal Consiglio Direttivo;
j) la trattazione di
tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua
competenza dallo Statuto, dalla Legge o sottoposti al suo esame dagli
amministratori;
k) su altri argomenti,
atti e fatti che il Consiglio Direttivo crederà utile sottoporre alla sua
approvazione;
l) delegare il
Consiglio Direttivo a prendere provvedimenti in sua vece, nonché a completare
le proprie deliberazioni con elementi integrativi, fissando la durata della
delega che non potrà mai eccedere quella del Consiglio in carica;
m) discutere su questioni
varie ed eventuali.
Art. 19
Compiti dell’Assemblea Straordinaria
2) E’ di competenza dell’Assemblea
Straordinaria:
a) approvare atti di
straordinaria amministrazione;
b) stabilire l’entità
delle eventuali contribuzioni straordinarie;
c) deliberare l’azione
di responsabilità nei confronti degli amministratori e dà mandato al Presidente
di esercitarla;
d) su convocazione del
Consiglio Direttivo, nel corso dell’esercizio, ai sensi dell’art. 15, per
deliberare su eventuali provvedimenti di esclusione degli Associati, o per
deliberare specifici argomenti;
e) l’Assemblea si
riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e
necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie
da trattare all’ordine del giorno, da almeno 2/3 (due terzi) degli Associati.
In tal caso la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dal
ricevimento della richiesta;
f) per cessazione della
carica del Consiglio Direttivo qualora questo, per dimissioni o per qualunque
altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti o qualora, per
le stesse ragioni, vengano meno alcuni dei suoi membri secondo quanto previsto
dal successivo art. 15, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio o
alla sostituzione dei Consiglieri mancanti;
g) apportare modifiche
all’Atto Costitutivo e/o dello Statuto;
h) deliberare circa lo
scioglimento dell’Associazione, la nomina ed i poteri dei liquidatori;
i) discutere su
questioni varie ed eventuali.
L’Assemblea sia essa Ordinaria
che Straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vice
Presidente o in mancanza di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano in
qualità di Socio o età anagrafica.
Il Presidente dell’Assemblea è tenuto a constatare la
regolare costituzione dell’Assemblea e la
regolarità delle deleghe, nonchè il
diritto di intervento e di voto.
Proposte o mozioni di qualsiasi
natura che si intendono presentare all’Assemblea dei Soci devono essere scritte
e controfirmate dal Socio proponente e presentate all’Assemblea durante i
lavori.
Il Presidente provvede a nominare
il Segretario il quale redige apposito verbale dell’Assemblea.
Il verbale dovrà essere redatto e
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e qualora se ne ravvisasse la
necessità, da tutti i presenti la riunione.
La relazione e le deliberazioni
inerenti e conseguenti verranno trascritte nel libro dei verbali delle
Assemblee Sociali, conservato dal Segretario e messo agli atti presso la sede
dell’Associazione dove ogni Associato avrà opportunità di prenderne visione.
Art. 20
Diritto di partecipazione
Potranno prendere parte alle
Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell’Associazione tutti i Soci secondo i
seguenti criteri:
a) Il Socio deve essere in regola con il versamento della quota
stabilita.
b) Il Socio ha diritto a un solo voto.
c) Ogni Socio può farsi
rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, da altro
aderente. Ogni affiliato può essere
portatore di una sola delega.
Art. 21
Convocazione assembleare
1) La convocazione dell’Assemblea avviene mediante avviso
raccomandato (AR), da spedire a tutti i Soci all’indirizzo risultante dal libro
degli aderenti all’Associazione, e da pubblicare nell’albo della Sede almeno 10
(dieci) giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
2) In alternativa, per motivate e giuste cause e/o in caso
di forza maggiore, la comunicazione potrà avvenire mediante sottoscrizione, per
presa conoscenza di copia dell’avviso o, comunque, con qualsiasi altro mezzo
idoneo a portare a conoscenza dell’Associato gli elementi di cui sopra nel
termine prescritto al punto 1).
3) In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire anche
telefonicamente per via fax, o e-mail, con un preavviso di almeno 48
(quarantotto) ore.
4)
L’avviso di partecipazione deve contenere:
a)
l’indicazione del giorno;
b)
la definizione dell’ora;
c)
la data della riunione;
d)
eventualmente, in allegato, la sottoscrizione e/o il
modulo per l’inoltro della delega.
5) Nell’avviso di convocazione potrà essere già fissato il
giorno per la 2° (seconda) convocazione con l’intervallo di almeno 1 (una) ora,
dalla data del primo invito;
6)
In caso di presenza di tutti gli Associati, la riunione
potrà avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini
sopraindicati.
Art. 22
Validità assembleare
1)
Sia l’Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria
saranno valide in 1^ (prima) convocazione con la presenza della maggioranza (
metà più uno) dei Soci.
2)
In 2^ (seconda) convocazione l’Assemblea sarà valida
qualunque sia il numero dei Soci presenti.
3)
Le deliberazioni nelle Assemblee regolarmente
costituite sono legittimamente assunte a maggioranza di voti espressi dai Soci
presenti o rappresentati con delega.
Art. 23
Consiglio Direttivo
L’Associazione è retta ed
amministratore da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un
massimo di 7 (sette) membri scelti tra tutti i Soci di età superiore ai 18
(diciotto) anni.
Il Consiglio Direttivo rimane in
carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
1)
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi
poteri per la gestione amministrativa e tecnica dell’Associazione, fatta
eccezione di quegli oggetti che il presente Statuto riserva all’Assemblea degli
Associati e/o partecipanti;
2)
il Presidente del Consiglio Direttivo nominato è anche
il Presidente dell’Associazione;
3)
gli altri incarichi istituzionali vengono designati dal
Consiglio Direttivo stesso nel proprio seno all’atto della prima riunione degli
eletti; il Consiglio Direttivo attribuisce, con incarico specifico, le
rispettive responsabilità amministrative di:
a)
Presidente
b)
Vice –
Presidente
c)
Segretario/Tesoriere
4)
Tutti gli incarichi sociali assunti si intendono a
titolo gratuito.
Le deliberazioni del Consiglio
Direttivo sono adottate a maggioranza dei voti. In caso di parità prevarrà il
voto del Presidente.
In relazione a specifici
incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio Direttivo, inerenti alla
carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese effettivamente sostenute
per la trasferta concernente l’espletamento della mansione, volontariamente e
gratuitamente assolta.
Nel caso in cui uno o più dei
componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù delle proprie
competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore
dell’Associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni,
fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di
Consigliere svolta.
Di ogni riunione del Consiglio
Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o,
in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario estensore
ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti.
Art. 24
Compiti del Consiglio Direttivo
Sono compiti del Consiglio
Direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto
economico e finanziario da sottoporre all’Assemblea;
c) fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci, da
indire almeno una volta all’anno, e convocare l’Assemblea Straordinaria qualora
lo reputi necessario o venga richiesto dai Soci;
d) redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello
Statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sportiva e non,
da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati;
e) promuovere, sviluppare e pianificare l’organizzazione
di attività agonistiche e/o ricreative, previa approvazione dell’Assemblea;
f) provvedere alla gestione ed al coordinamento del
personale, eventualmente esistente, e dei collaboratori, curandone in
particolare la selezione e relazionando su tali mansioni alla Assemblea;
g) determinare l’importo delle quote associative annuali,
fissandone altresì le modalità di pagamento da sottoporre all’Assemblea dei
Soci per la sua approvazione;
h) determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni
offerte dall’Associazione e fissarne le modalità di esecuzione da sottoporre
alla valutazione e deliberazione assembleare;
i) non sono ammessi corrispettivi per prestazioni di
servizi o cessioni dei beni:
·
a Soci, Associati o partecipanti a qualsiasi
titolo impiegati;
·
ai componenti del Consiglio Direttivo;
·
coloro che per qualsiasi motivo operino per
l’Associazione o ne facciano parte;
·
a soggetti che effettuano elargizioni liberali a
favore dell’Associazione e ai loro
parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado di
appartenenza;
·
alle società da questi controllate o collegate a
condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;
j)
adottare i provvedimenti di esclusione;
k)
attuare le finalità previste dallo Statuto.
Art. 25
Convocazione Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si
riunisce almeno una volta l’anno, od ogni qualvolta il Presidente lo ritenga
opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi
membri, senza formalità alcuna.
Art. 26
Integrazione degli Organi Elettivi
Qualora nel corso del mandato
amministrativo si verificasse l’assenza, anche non contemporaneamente, di uno o
più componenti il Consiglio, in numero tale da non dar luogo a decadenza
dell’intero Organismo, subentrano in carica, tramite cooptazione, quelli che
immediatamente seguono nella graduatoria delle votazioni: sono i non eletti che
abbiano ottenuto almeno la metà dei suffragi conseguiti dall’ultimo degli
eletti.
La surroga degli Organi
avviene per mezzo delle seguenti modalità:
1)
il Consigliere cooptato dura in carica fino alla
prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l’argomento
della sostituzione del Consigliere cessato;
2)
chi venga designato in luogo di Consigliere, dura in
carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica
il Consigliere desistito;
3)
nel caso in cui quest’ultima ipotesi non possa
realizzarsi, la copertura dei posti rimasti vacanti avverrà con nuove elezioni
che potranno effettuarsi in occasione della prima Assemblea utile successiva
all’evento che ha causato la vacanza;
4)
se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei
Consiglieri, e quindi risulta compromessa la funzionalità dell’Organismo,
l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto; occorrerà, in tal caso,
convocare entro 60 (sessanta) giorni dall’evento un’Assemblea Straordinaria da
celebrarsi nei successivi 30 (trenta) giorni per l’integrazione dei membri;
5)
nel caso di congedo provvisorio del Presidente e/o nel
caso di assenza definitiva dello stesso, le attribuzioni di ordinaria amministrazione
vengono temporaneamente assunte dal Vice Presidente; in assenza di
quest’ultimo, saranno impugnate dal più anziano di età tra i componenti il
Consiglio;
6)
ogni componente del Consiglio Direttivo che per 3 (tre)
volte consecutive si rende assente dalle riunioni senza giustificato motivo, si
intende declinato dalla carica;
7)
il membro del Consiglio Direttivo che dovesse essere
costretto a rinunciare alla carica, dovrà essere sostituito, con i requisiti di
anzianità sopra indicati, particolarmente adatto a ricoprire l’incarico
lasciato libero dal Consigliere dimissionario o decaduto;
8)
non possono far parte del Consiglio Direttivo le
persone aventi in corso provvedimenti disciplinari da parte dell’Associazione.
Art. 27
Il Presidente
Il Presidente è il legale
rappresentante l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, nonché davanti
a tutte le autorità amministrative e giudiziarie, e dispone di firma sociale.
Egli potrà quindi validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti,
nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti Pubblici e privati.
Il Presidente dell’Associazione è
anche il Presidente del Consiglio Direttivo. Convoca, presiede e dirige
l’Assemblea, le riunioni del Consiglio Direttivo; ne cura l’esecuzione delle
relative deliberazioni, nella fattispecie:
a)
relaziona l’Assemblea sull’andamento dell’Associazione
ed è dotato di tutti i poteri per il raggiungimento dei fini Sociali;
b)
realizza i programmi delle attività approvate
dall’Assemblea;
c)
riceve le domande di ammissione ad associato.
1)
Al Presidente compete, sulle direttive emanate
dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque egli riferisce
circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione;
convoca
l’Assemblea su richiesta di almeno 2/3 (due terzi) degli Associati e da almeno
1/3 (un terzo) dei Consiglieri;
2)
Il Presidente è altresì responsabile unitamente al
Consiglio Direttivo del funzionamento dell’Associazione esercitando un generale
potere di vigilanza e coordinamento sulla gestione della Associazione stessa; è
sua perizia, sorvegliare il buon andamento dei procedimenti assembleari,
verificando l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la
riforma ove se ne presenti la necessità;
3)
in casi eccezionali con carattere vincolante, il Presidente
può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, adottando
provvedimenti di urgenza, ma in tal caso deve contestualmente convocare il
Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato nella prima riunione utile,
e comunque, non oltre 90 (novanta) giorni dall’emissione dei provvedimenti;
4)
il Presidente cura la predisposizione del bilancio
preventivo e consuntivo da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo
e poi all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni; può conferire sia ai
Soci che ai terzi procure speciali o ad “negotia” per determinati atti o
categoria di atti, dopo ’approvazione del Consiglio Direttivo;
5)
detiene un fondo cassa annuo per piccole ed urgenti
spese di cui potrà disporre in caso di necessità senza la preventiva
approvazione del Consiglio Direttivo, al quale relazionerà nella prima riunione
dello stesso;
6)
per le operazioni finanziarie (incassi, pagamenti,
investimenti ecc. ) il Presidente è coadiuvato dal Segretario/Tesoriere in
regime di firma congiunta e/o disgiunta se approvato dal C.D. In caso di
assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
Art. 28
Il Vice Presidente
Il Vice
Presidente sostituisce il Presidente nel caso di assenza, qualora questi sia
impedito all’esercizio delle proprie funzioni, oppure in quelle mansioni a cui
venga espressamente delegato. Il Vice Presidente, nel caso di dimissioni del
Presidente, ne assume totalmente i poteri, compreso quello di firma, ma è
obbligato a riunire entro 60 (sessanta) giorni di calendario il Consiglio
Direttivo per l’assunzione delle deliberazioni inerenti e conseguenti.
Art. 29
Il Segretario / Tesoriere
Il Segretario
dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo,
redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come Tesoriere,
cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri
contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo
mandato del Consiglio Direttivo.
Art. 30
Incompatibilità ed esclusioni
Non possono
ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi di altre società
affiliate.
Non possono
essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
a)
coloro che non siano cittadini italiani o comunitari e
maggiorenni;
b)
coloro che abbiano riportato condanne passate in
giudicato per delitto doloso;
c)
coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni
complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal CONI o da una Federazione
Sportiva Nazionale, dallo stesso riconosciuta.
Art. 31
Anno sociale
L’anno sociale
e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di
ciascun anno.
Art. 32
Bilancio – Rendiconto economico e
finanziario
Il Consiglio Direttivo
redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da
proporre all’Assemblea dei Soci per la dovuta discussione ed approvazione.
Il rendiconto
economico e finanziario, in particolare, deve essere redatto con chiarezza e
deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed
economico – finanziaria dell’Associazione.
Art. 33
Entrate Statutarie
1) Le entrate della Società sono
costituite:
a) dalle quote sociali
di iscrizione deliberate dal Consiglio Direttivo;
b) dalle quote annuali
versate dagli Associati;
c) da elargizioni fatte
da Soci e da terzi e da altri proventi similari;
d) da eventuali
contribuzioni straordinarie deliberate dall’Assemblea;
e) da eventuali
partecipazioni assegnate da privati o da Enti Pubblici;
f) da introiti derivanti
da iniziative sociali, e dallo svolgimento delle sue attività, nonché dalle
gestioni accessorie delle attività organizzate dall’Associazione;
g) da atti di liberalità
che pervenissero all’Associazione per un migliore conseguimento degli scopi
sociali;
h) da eventuali
donazioni, erogazioni, lasciti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura;
i) da ogni altra
entrata a qualsiasi titolo acquisita dall’Associazione.
Art. 34
Entrate Statutarie
2 Il Patrimonio Sociale è
costituito:
a) dal fondo di
dotazione dell’Associazione decretato dai versamenti effettuati dai Fondatori
stessi, all’atto della costituzione della Società;
b) da impianti sportivi
di proprietà dell’Associazione;
c) da materiali,
attrezzature sportive, capi d’abbigliamento, distintivi, ecc.;
d) da trofei e premi
aggiudicati definitivamente in gare;
e) da tutti gli altri
beni mobili ed immobili, arredamenti e dotazioni di proprietà sociale;
f) dalle disponibilità
finanziarie derivanti da fondi di riserva costituiti con le eccedenze di
bilancio annuale.
Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che
mortis causa.
In nessun caso i proventi delle attività sociali potranno essere
divisi tra gli Associati, anche in forme
indirette.
Art. 35
Sezioni
L’Associazione potrà costituire delle Sezioni e/o Sedi
distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di raggiungere nel modo
migliore gli scopi sociali e gli obiettivi prefissati.
Art. 36
Modifiche allo Statuto
Le modifiche e/o integrazioni
all’Atto Costitutivo, agli Ordinamenti Statutari e la messa in liquidazione
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica, devono essere disposte
esclusivamente dall’Assemblea Straordinaria dei Soci di cui agli artt. 17 e 19
del presente Statuto.
Le deliberazioni relative
dovranno essere approvate con il parere favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Soci
ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, escludendo dal computo le
astensioni.
Eventuali successive modifiche
apportate al presente Statuto dovranno essere comunicate entro 30 (trenta) gg.
dalla data dell’Assemblea Straordinaria dei Soci per la sua deliberazione,
all’Associazione Nazionale Club Italiano Pescatori a Mosca per la convalida.
Allo stesso modo, le modifiche
apportate dovranno essere trasmesse alla FSN a cui si è affiliati ed il
relativo inoltro al CONI per il rinnovo della registrazione.
Art. 37
Scioglimento
Lo scioglimento
dell’Associazione, per qualsiasi ragione e causa, è deliberato dall’Assemblea
Straordinaria dei Soci, con l’approvazione dei 4/5 dei Soci. L’Assemblea
delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, e provvederà alla nomina
di uno o più liquidatori con individuazione dei poteri.
I liquidatori possono compiere
tutti gli atti necessari per la liquidazione; sono a loro escluse qualsiasi
nuove operazioni sociali. Questi, una volta esperiti gli atti amministrativi
necessari, sottoporranno all’approvazione dell’Assemblea il bilancio finale di
liquidazione.
I liquidatori rappresentano
l’Associazione verso terzi ed in giudizio.
La destinazione dell’eventuale
saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dimesso,
acquisito il parere dell’Organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190)
delle Legge 23 dicembre 1996 n. 662, sarà, salvo diversa destinazione disposta
dalla Legge:
a)
devoluto alla Associazione Nazionale Club Italiano Pescatori a Mosca;
b)
trasmesso ad altra Associazione, Ente e/o Società con finalità analoghe;
c)
destinato a finalità di pubblica utilità, fermo restando le clausole che
investono l’obbligo da parte degli Associati e/o Partecipanti di ripianare
pro-quota eventuali fabbisogni di liquidazione.
Copia del verbale dell’Assemblea
Straordinaria concernente lo scioglimento dell’Associazione e della situazione
patrimoniale e sua devoluzione, approvata dalla suddetta Assemblea, deve essere
inviata per conoscenza alla Associazione Nazionale - Club Italiano Pescatori a
Mosca e agli Organi Federali di competenza.
Art. 38
Clausola Compromissoria
Tutte le controversie insorgenti
tra l’Associazione ed i Soci saranno attribuite all’esclusiva competenza di un
Collegio Arbitrale composto da n°. 3 arbitri due dei quali nominati dalle
parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o,
in difetto, dal Presidente del Tribunale di MASSA (MS).
La parte che vorrà sottoporre la
questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera
raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 gg. dalla data
dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che
ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando
pure il nominativo del proprio arbitro.
L’altra parte dovrà nominare il
proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 gg. dal
ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto
l’arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato,
dal Presidente del Tribunale di MASSA (MS).
L’arbitrato avrà sede in CARRARA
ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma
dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.
Art. 39
Norme di rinvio e Leggi applicabili
Per quanto non previsto dal
presente Statuto, se riferibili, le norme in materia di Enti, Associazioni e
Società Sportive contenute nel Libro I del Codice Civile ed in subordine, le
norme contenute nel Libro V, e dalla disciplina specialistica di settore e dei
principi generali dell’ordinamento giuridico e sportivo Nazionale.
L’Associazione è regolata anche
dallo Statuto e dai Regolamenti dell’Associazione Nazionale - Club Italiano
Pescatori a Mosca, nonché dalle disposizioni emanate dal CONI e dalla F.I.P.S.A.S. in
quanto applicabili.
L’Atto Costitutivo e lo Statuto
dell’Associazione Nazionale - Club Italiano Pescatori a Mosca costituiscono
espressamente parte integrante del presente Statuto.
Atto Costitutivo redatto in data
25 gennaio 2010, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Carrara il 26
gennaio 2010
Pagina 1 dello Statuto Originale |
Pagina 10 dello Statuto Originale |
Copia del pagamento per il deposito dello Statuto presso l'Agenzia delle Entrate |
Nessun commento:
Posta un commento