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STATUTO SOCIALE

Art. 1
Costituzione

Ai sensi dell'art. 18 della Costituzione Italiana, ed in ossequio agli art. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l'Associazione operante nei settori sportivo - dilettantistico, ricreativo, culturale e di sviluppo delle attività didattico/formative, alla quale è riconosciuta autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento legislativo e sportivo.

Art. 2
Denominazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 90 comma 17 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, sue modifiche ed integrazioni, nonché della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, l'Associazione Sportiva è denominata:

Associazione Sportiva Dilettantistica - Club Italiano Pescatori a Mosca
Sezione MASSA - CARRARA
più brevemente appellata con l'acronimo: A.S.D. - C.I.P.M.  Sezione MASSA CARRARA

Art. 3
Sede Legale e Sociale

L'Associazione ha Sede Legale, Sociale ed Amministrativa in MARINA di CARRARA Viale Galileo Galilei, 133 presso la A.S.D. Sezione Provinciale - Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.) di Marina di Carrara.
La Sede Sociale, qualora necessiti il suo trasferimento ad altro luogo, potrà avvenire con delibera dell'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei 2/3 ( due terzi ) degli Associati.

Art. 4
Colori Sociali

Il Simbolo Sociale riprodotto dai colori, dalle linee identificative e dalle scritte ivi contenute, sono impressi dallo stemma che in rappresentanza grafica trovasi allegati sul presente Statuto.

Art. 5
Associazione con finalità non lucrative

L'Associazione non ha alcun fine di lucro, pertanto ogni utile dovrà essere necessariamente reinvestito per l'attività Sociale, è un Ente non commerciale aperto al contributo del volontariato e delle Istituzioni civili.

Art. 6
Durata dell'Associazione

L'Associazione Sportiva dilettantistica ha durata illimitata. L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a specifica deliberazione dell'Assemblea dei Soci ad una Assemblea Straordinaria.
Art. 7
Colori Sociali

L’Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali. Finalizza il suo intervento affinché lo sport dilettantistico diventi “diritto comune in una società multietnica”.
L’Ordinamento Sociale è ispirato al principio di democrazia ed a quello della condivisione all’attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.
Il Sodalizio è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario la cui attività è espressamente di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Art. 8
Scopi – Oggetto Sociale

Scopo principale dell’Associazione è la proposta costante dello sport quale strumento pedagogico ed educativo, perseguito attraverso la progettazione, l’organizzazione e la divulgazione di attività sportiva dilettantistica a carattere competitivo e non nel settore della pesca a mosca, nonché la pianificazione dell’attività didattica, l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nella disciplina, e più in generale, di tutte le attività sportive riconosciute dalla Federazione Italiana della Pesca Sportiva e Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.), alla quale è affiliata.

A tale scopo l’Associazione potrà inoltre:

a)               Gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati e manifestazioni sportive di tutte le discipline della F.I.P.S.A.S.
b)              Organizzare e svolgere corsi con programmi di formazione ed apprendimento didattico per i Soci e Sostenitori con particolare riguardo alla preparazione di atleti, tecnici sportivi ed istruttori.
c)              Contribuire ad indirizzare l’attività sportiva secondo il principio della salvaguardia della fauna ittica, del rispetto e valorizzazione del patrimonio naturalistico, che costituiscono beni inalienabili ed insostituibili non solo per coloro che esercitano attività sportive e di svago, ma per l’intera collettività.
d)             L’Associazione si propone di organizzare attività motorie, culturali e ricreative aperte a tutti e finalizzate alla promozione sociale della persona umana e al miglioramento della qualità di vita, impegnandosi affinché, nell’area sociale e culturale in cui opera, vengano istituiti servizi per la pratica dell’attività sportiva stessa.
e)              Svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, feste, manifestazioni, tornei, compresa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei Soci e quant’altro nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e di Legge.
f)               Svolgere attività di tipo marginalmente commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali ed amministrative.
g)             Reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con Enti Pubblici e/o privati, per lo svolgimento dell’attività sociale ed intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi di passive.

Art. 9
Affiliazione all’Associazione Nazionale C.I.P.M.

L’Associazione è iscritta come Sezione Provinciale alla
Associazione Nazionale – Club Italiano Pescatori a Mosca

L’Associazione aderisce alla suddetta e ne adotta il logo titolare e la denominazione propria, assumendo il ruolo di componente del sistema Nazionale, in rappresentanza della Provincia di Massa Carrara, come definito dallo Statuto Nazionale del C.I.P.M. di cui all’art. 3 comma 1) e 2).

a)    In conseguenza di ciò, l’Associazione acquisisce i diritti ed i doveri conseguenti; adotta il codice etico e deontologico e la carta dei valori associativi, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegna i Soci e/o partecipanti, a qualsiasi titolo assunti, alla loro osservanza ed adempimento.

b)      L’attività dell’Associazione si svolgerà secondo le norme di cui al presente Statuto ed agli eventuali regolamenti che potranno successivamente essere emanati, ed in ottemperanza a quanto disposto dallo Statuto del C.I.P.M. Nazionale, agli ordinamenti della Federazione Nazionale Sportiva a cui intende affiliarsi.

c)     L’Associazione resta affiliata all’Associazione Nazionale Club Italiano Pescatori a Mosca, per tutta la durata dell’anno sociale, coincidente con l’anno solare: esso inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

d)   Al solo fine del mantenimento della denominazione sociale, l’Associazione deve rinnovare l’affiliazione entro le date previste dall’Organismo Nazionale, col versamento dei contributi decretati dal Consiglio Direttivo Nazionale, in relazione della fine del precedente anno sociale.

Il Sodalizio potrà affiliarsi ad altre Associazioni dilettantistiche e/o Federazioni Sportive Nazionali, Comunitarie, Enti di promozione sportiva, alle Discipline sportive associate, anche su base regionale, conformandosi alle norme ed alle direttive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) allo Statuto e i Regolamenti di attuazione della Federazione Italiana della Pesca Sportiva e Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.) delle quali condivide e fa propri gli scopi e gli obiettivi.

Art. 10
Disposizioni in materia di attività Sportiva Dilettantistica

Obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (CONI)

L’Associazione, infine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004 n. 136, convertito dalla Legge 27 luglio 2004 n. 186, assume l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché allo Statuto e ai Regolamenti di attuazione della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.), ovvero Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI, alla quale si affilia.

Art. 11
Riconoscimento ai fini sportivi

Ai fini del riconoscimento sportivo oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione per le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, l’Associazione ottempera a quanto richiesto dagli organismi di controllo per la dovuta registrazione di cui all’art. 5, comma 2, lettera b) e comma 5, lettera c)del D. Lgs. 23 luglio 1999, n. 242.
L’Associazione espressamente accetta e si impegna a rispettare le disposizioni del Consiglio Nazionale del CONI di cui alle deliberazioni n. 1273 del 15 luglio 2004 – n. 1288 del 11 novembre 2004 – n. 1394 del 19 giugno 2009.

Art. 12
Rapporto Associativo
Il rapporto con gli aderenti all’Associazione è improntato ai seguenti principi che trovano concreta disciplina nel presente Statuto:

a)           uniformità e parità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a  
          garantire l’effettività del rapporto medesimo;

b)            esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa;

c)             diritto di voto dei Soci maggiori di età, nelle forme di delega e di rappresentanza, per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi;

d)             direttivi della Società;

e)              eleggibilità libera degli Organi amministrativi e di controllo;

f)               sovranità dell’Assemblea dei Soci, regolamentazione dei criteri per l’ammissione e/o l’esclusione, nella quale i Soci, Associati o partecipanti hanno pari dignità;

g)              criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni Assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconti;

h)               intrasmissibilità del rapporto associativo e di eventuali contributi connessi e non rivalutabilità dei medesimi.

Art. 13
Ammissione a Socio

L’Associazione riconosce ed identifica la qualità di Socio a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, ne accettano lo Statuto portando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico.
Possono essere Soci dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi ed i programmi, ed intendono perseguirne le finalità con l’impegno della loro realizzazione previa iscrizione stessa.
Coloro che intendono far parte dell’Associazione dovranno inoltrare domanda al Consiglio Direttivo.
L’ammissione a socio è subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:

a)                  assenza di condanne penali per delitti dolosi;
b)                 assenza di provvedimenti disciplinari di sospensione o esclusione in campo sportivo.

Il Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. Il Consiglio Direttivo provvede in ordine alle domande di ammissione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne le ragioni. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.

Art. 14
Diritti e doveri dei Soci

  1. Tutti i Soci maggiorenni godono, dal momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo del diritto di voto per l’approvazione e la modificazione dello Statuto e dei regolamenti dell’Associazione.
  2. La qualifica di socio da diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.
  3. E’ esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio permane sino al verificarsi di uno degli eventi, previsti dall’art. 15, che ne comportano la perdita.
  4. I Soci hanno il dovere di difendere nel settore sportivo e civile il buon nome dell’Associazione e di osservare le regole dettate dalla Federazione, con lealtà, probità e rettitudine sportiva.

Art. 15
Decadenza di Soci

I Soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:

a)                dimissione volontaria;
b)               mancato rinnovo dell’iscrizione annuale;
c)               esclusione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori l’Associazione, o commetta gravi infrazioni alle regole di condotta stabilite nello Statuto o nei Regolamenti.

Il provvedimento di esclusione di cui al punto c) da parte del Consiglio Direttivo, deve essere ratificato dall’Assemblea dei Soci alla cui riunione deve essere partecipe il Socio doloso, nei cui confronti è assunto il provvedimento. L’esclusione si intende definitiva; il Socio non può essere più ammesso.

Art. 16
Organi dell’Associazione

Gli Organi Sociali sono:

a)                  L’Assemblea dei Soci;
b)                 Il Presidente;
c)                  Il Consiglio Direttivo.

L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 17
Assemblea dei Soci

L’Assemblea è composta da ogni Associato, è l’organo sovrano ed in essa risiede il potere vitale dell’Associazione. L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i Soci e le deliberazioni da essa adottate in conformità alla Legge e allo Statuto, vincolando tutti gli Organi e tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L’Assemblea può essere convocata in sede Ordinaria ed in sessione Straordinaria.

L’Assemblea si tiene in sede Ordinaria almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente e per l’approvazione del bilancio per il futuro esercizio sociale, nonché della relazione sull’attività svolta e su quella programmata, salvo diversa disposizione di cui al successivo art. 18.

L’Assemblea sarà svolta in sede Straordinaria tutte le volte che necessiti. Rif. art 19 dello Statuto

Art. 18
Compiti dell’Assemblea Ordinaria
1)         E’ di competenza dell’Assemblea Ordinaria:

a)         l’approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività annuale, sulle linee guida di iniziative e suggerimenti formulati dal Consiglio Direttivo e dagli Associati di cui all’art. 16;

b)         deliberare sull’indirizzo generale dell’attività e su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto Sociale e sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

c)         approvare, annualmente, il rendiconto economico e finanziario secondo quanto disposto dallo Statuto e dalle Leggi vigenti in materia, dopo aver ascoltato le relazioni del Presidente della Associazione e del Presidente del Collegio dei Revisori sull’attività svolta nell’anno sociale;

d)       eleggere il Consiglio Direttivo e procedere alla nomina delle cariche Sociali, la cui candidatura può essere proposta soltanto dagli Associati, e ne può disporre la revoca;

e)       designare il Presidente della Società, il quale è anche il Presidente del Consiglio Direttivo;        

f)         la determinazione del valore delle quote associative annuali, nel rispetto del principio del pareggio del bilancio;

g)         la destinazione degli avanzi di gestione e le modalità di copertura di eventuali disavanzi;

h)         approvare gli eventuali regolamenti e/o ratificare modifiche al Regolamento interno;

i)          esprimere pareri vincolanti su ogni questione sottopostale dal Consiglio Direttivo;

j)          la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto, dalla Legge o sottoposti al suo esame dagli amministratori;

k)         su altri argomenti, atti e fatti che il Consiglio Direttivo crederà utile sottoporre alla sua approvazione;

l)         delegare il Consiglio Direttivo a prendere provvedimenti in sua vece, nonché a completare le proprie deliberazioni con elementi integrativi, fissando la durata della delega che non potrà mai eccedere quella del Consiglio in carica;

m)        discutere su questioni varie ed eventuali.


Art. 19
Compiti dell’Assemblea Straordinaria

2)         E’ di competenza dell’Assemblea Straordinaria:

a)         approvare atti di straordinaria amministrazione;

b)         stabilire l’entità delle eventuali contribuzioni straordinarie;

c)        deliberare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dà mandato al Presidente di esercitarla;

d)        su convocazione del Consiglio Direttivo, nel corso dell’esercizio, ai sensi dell’art. 15, per deliberare su eventuali provvedimenti di esclusione degli Associati, o per deliberare specifici argomenti;

e)         l’Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare all’ordine del giorno, da almeno 2/3 (due terzi) degli Associati. In tal caso la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta;

f)         per cessazione della carica del Consiglio Direttivo qualora questo, per dimissioni o per qualunque altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti o qualora, per le stesse ragioni, vengano meno alcuni dei suoi membri secondo quanto previsto dal successivo art. 15, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio o alla sostituzione dei Consiglieri mancanti;

g)         apportare modifiche all’Atto Costitutivo e/o dello Statuto;

h)         deliberare circa lo scioglimento dell’Associazione, la nomina ed i poteri dei liquidatori;

i)          discutere su questioni varie ed eventuali.

L’Assemblea sia essa Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente o in mancanza di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano in qualità di Socio o età anagrafica.

Il Presidente dell’Assemblea è tenuto a constatare la regolare costituzione dell’Assemblea e la
regolarità delle deleghe, nonchè il diritto di intervento e di voto.

Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendono presentare all’Assemblea dei Soci devono essere scritte e controfirmate dal Socio proponente e presentate all’Assemblea durante i lavori.

Il Presidente provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito verbale dell’Assemblea.

Il verbale dovrà essere redatto e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti la riunione.

La relazione e le deliberazioni inerenti e conseguenti verranno trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee Sociali, conservato dal Segretario e messo agli atti presso la sede dell’Associazione dove ogni Associato avrà opportunità di prenderne visione.

Art. 20
Diritto di partecipazione

Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell’Associazione tutti i Soci secondo i seguenti criteri:
a)         Il Socio deve essere in regola con il versamento della quota stabilita.
b)         Il Socio ha diritto a un solo voto.
c)       Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, da altro aderente.  Ogni affiliato può essere portatore di una sola delega.

Art. 21
Convocazione assembleare

1)               La convocazione dell’Assemblea avviene mediante avviso raccomandato (AR), da spedire a tutti i Soci all’indirizzo risultante dal libro degli aderenti all’Associazione, e da pubblicare nell’albo della Sede almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

2)                In alternativa, per motivate e giuste cause e/o in caso di forza maggiore, la comunicazione potrà avvenire mediante sottoscrizione, per presa conoscenza di copia dell’avviso o, comunque, con qualsiasi altro mezzo idoneo a portare a conoscenza dell’Associato gli elementi di cui sopra nel termine prescritto al punto 1).

3)             In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire anche telefonicamente per via fax, o e-mail, con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

4)                 L’avviso di partecipazione deve contenere:

a)      l’indicazione del giorno;
b)      la definizione dell’ora;
c)      la data della riunione;
d)      eventualmente, in allegato, la sottoscrizione e/o il modulo per l’inoltro della delega.

5)              Nell’avviso di convocazione potrà essere già fissato il giorno per la 2° (seconda) convocazione con l’intervallo di almeno 1 (una) ora, dalla data del primo invito;

6)                 In caso di presenza di tutti gli Associati, la riunione potrà avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini sopraindicati.

Art. 22
Validità assembleare

1)                 Sia l’Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria saranno valide in 1^ (prima)   convocazione con la presenza della maggioranza ( metà più uno) dei Soci.
2)                 In 2^ (seconda) convocazione l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei Soci   presenti.
3)                 Le deliberazioni nelle Assemblee regolarmente costituite sono legittimamente assunte a   maggioranza di voti espressi dai Soci presenti o rappresentati con delega.

Art. 23
Consiglio Direttivo

L’Associazione è retta ed amministratore da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri scelti tra tutti i Soci di età superiore ai 18 (diciotto) anni.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

1)      Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione amministrativa e tecnica dell’Associazione, fatta eccezione di quegli oggetti che il presente Statuto riserva all’Assemblea degli Associati e/o partecipanti;

2)      il Presidente del Consiglio Direttivo nominato è anche il Presidente dell’Associazione;

3)      gli altri incarichi istituzionali vengono designati dal Consiglio Direttivo stesso nel proprio seno all’atto della prima riunione degli eletti; il Consiglio Direttivo attribuisce, con incarico specifico, le rispettive responsabilità amministrative di:

a)                 Presidente
b)                Vice – Presidente
c)                 Segretario/Tesoriere

4)      Tutti gli incarichi sociali assunti si intendono a titolo gratuito.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei voti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio Direttivo, inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per la trasferta concernente l’espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù delle proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell’Associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di Consigliere svolta.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario estensore ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti.

Art. 24
Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a)                deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
b)               redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre    all’Assemblea;
c)              fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci, da indire almeno una volta all’anno, e convocare l’Assemblea Straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai Soci;
d)              redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sportiva e non, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati;
e)               promuovere, sviluppare e pianificare l’organizzazione di attività agonistiche e/o ricreative, previa approvazione dell’Assemblea;
f)                provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale, eventualmente esistente, e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni alla Assemblea;
g)               determinare l’importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento da sottoporre all’Assemblea dei Soci per la sua approvazione;
h)               determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall’Associazione e fissarne le modalità di esecuzione da sottoporre alla valutazione e deliberazione assembleare;
i)                non sono ammessi corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni dei beni:

·         a Soci, Associati o partecipanti a qualsiasi titolo impiegati;
·         ai componenti del Consiglio Direttivo;
·         coloro che per qualsiasi motivo operino per l’Associazione o ne facciano parte;
·         a soggetti che effettuano elargizioni liberali a favore dell’Associazione e ai loro
parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado di appartenenza;
·         alle società da questi controllate o collegate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;

j)                   adottare i provvedimenti di esclusione;

k)                 attuare le finalità previste dallo Statuto.

Art. 25
Convocazione Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno, od ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri, senza formalità alcuna.
Art. 26
Integrazione degli Organi Elettivi

Qualora nel corso del mandato amministrativo si verificasse l’assenza, anche non contemporaneamente, di uno o più componenti il Consiglio, in numero tale da non dar luogo a decadenza dell’intero Organismo, subentrano in carica, tramite cooptazione, quelli che immediatamente seguono nella graduatoria delle votazioni: sono i non eletti che abbiano ottenuto almeno la metà dei suffragi conseguiti dall’ultimo degli eletti.

La surroga degli Organi avviene per mezzo delle seguenti modalità:

1)      il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l’argomento della sostituzione del Consigliere cessato;
2)      chi venga designato in luogo di Consigliere, dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere desistito;
3)      nel caso in cui quest’ultima ipotesi non possa realizzarsi, la copertura dei posti rimasti vacanti avverrà con nuove elezioni che potranno effettuarsi in occasione della prima Assemblea utile successiva all’evento che ha causato la vacanza;
4)      se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei Consiglieri, e quindi risulta compromessa la funzionalità dell’Organismo, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto; occorrerà, in tal caso, convocare entro 60 (sessanta) giorni dall’evento un’Assemblea Straordinaria da celebrarsi nei successivi 30 (trenta) giorni per l’integrazione dei membri;
5)      nel caso di congedo provvisorio del Presidente e/o nel caso di assenza definitiva dello stesso, le attribuzioni di ordinaria amministrazione vengono temporaneamente assunte dal Vice Presidente; in assenza di quest’ultimo, saranno impugnate dal più anziano di età tra i componenti il Consiglio;
6)      ogni componente del Consiglio Direttivo che per 3 (tre) volte consecutive si rende assente dalle riunioni senza giustificato motivo, si intende declinato dalla carica;
7)      il membro del Consiglio Direttivo che dovesse essere costretto a rinunciare alla carica, dovrà essere sostituito, con i requisiti di anzianità sopra indicati, particolarmente adatto a ricoprire l’incarico lasciato libero dal Consigliere dimissionario o decaduto;
8)      non possono far parte del Consiglio Direttivo le persone aventi in corso provvedimenti disciplinari da parte dell’Associazione.

Art. 27
Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie, e dispone di firma sociale. Egli potrà quindi validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti Pubblici e privati.

Il Presidente dell’Associazione è anche il Presidente del Consiglio Direttivo. Convoca, presiede e dirige l’Assemblea, le riunioni del Consiglio Direttivo; ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, nella fattispecie:

a)      relaziona l’Assemblea sull’andamento dell’Associazione ed è dotato di tutti i poteri per il raggiungimento dei fini Sociali;
b)      realizza i programmi delle attività approvate dall’Assemblea;
c)      riceve le domande di ammissione ad associato.

1)      Al Presidente compete, sulle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque egli riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione;
convoca l’Assemblea su richiesta di almeno 2/3 (due terzi) degli Associati e da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri;
2)      Il Presidente è altresì responsabile unitamente al Consiglio Direttivo del funzionamento dell’Associazione esercitando un generale potere di vigilanza e coordinamento sulla gestione della Associazione stessa; è sua perizia, sorvegliare il buon andamento dei procedimenti assembleari, verificando l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;
3)      in casi eccezionali con carattere vincolante, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, adottando provvedimenti di urgenza, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato nella prima riunione utile, e comunque, non oltre 90 (novanta) giorni dall’emissione dei provvedimenti;
4)      il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni; può conferire sia ai Soci che ai terzi procure speciali o ad “negotia” per determinati atti o categoria di atti, dopo ’approvazione del Consiglio Direttivo;
5)      detiene un fondo cassa annuo per piccole ed urgenti spese di cui potrà disporre in caso di necessità senza la preventiva approvazione del Consiglio Direttivo, al quale relazionerà nella prima riunione dello stesso;
6)      per le operazioni finanziarie (incassi, pagamenti, investimenti ecc. ) il Presidente è coadiuvato dal Segretario/Tesoriere in regime di firma congiunta e/o disgiunta se approvato dal C.D. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 28
Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso di assenza, qualora questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni, oppure in quelle mansioni a cui venga espressamente delegato. Il Vice Presidente, nel caso di dimissioni del Presidente, ne assume totalmente i poteri, compreso quello di firma, ma è obbligato a riunire entro 60 (sessanta) giorni di calendario il Consiglio Direttivo per l’assunzione delle deliberazioni inerenti e conseguenti.

Art. 29
Il Segretario / Tesoriere

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come Tesoriere, cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 30
Incompatibilità ed esclusioni

Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi di altre società affiliate.
Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

a)      coloro che non siano cittadini italiani o comunitari e maggiorenni;
b)      coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
c)      coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva Nazionale, dallo stesso riconosciuta.

Art. 31
Anno sociale

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 32
Bilancio – Rendiconto economico e finanziario

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da proporre all’Assemblea dei Soci per la dovuta discussione ed approvazione.
Il rendiconto economico e finanziario, in particolare, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico – finanziaria dell’Associazione.

Art. 33
Entrate Statutarie

1)         Le entrate della Società sono costituite:

a)         dalle quote sociali di iscrizione deliberate dal Consiglio Direttivo;
b)         dalle quote annuali versate dagli Associati;
c)         da elargizioni fatte da Soci e da terzi e da altri proventi similari;
d)        da eventuali contribuzioni straordinarie deliberate dall’Assemblea;
e)         da eventuali partecipazioni assegnate da privati o da Enti Pubblici;
f)         da introiti derivanti da iniziative sociali, e dallo svolgimento delle sue attività, nonché dalle gestioni accessorie delle attività organizzate dall’Associazione;
g)         da atti di liberalità che pervenissero all’Associazione per un migliore conseguimento degli scopi sociali;
h)         da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura;
i)          da ogni altra entrata a qualsiasi titolo acquisita dall’Associazione.

Art. 34
Entrate Statutarie

2          Il Patrimonio Sociale è costituito:

a)         dal fondo di dotazione dell’Associazione decretato dai versamenti effettuati dai Fondatori stessi, all’atto della costituzione della Società;
b)         da impianti sportivi di proprietà dell’Associazione;
c)         da materiali, attrezzature sportive, capi d’abbigliamento, distintivi, ecc.;
d)        da trofei e premi aggiudicati definitivamente in gare;
e)         da tutti gli altri beni mobili ed immobili, arredamenti e dotazioni di proprietà sociale;
f)         dalle disponibilità finanziarie derivanti da fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio annuale.


Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa.
In nessun caso i proventi delle attività sociali potranno essere divisi tra gli Associati, anche in forme
indirette.

Art. 35
Sezioni

L’Associazione potrà costituire delle Sezioni e/o Sedi distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di raggiungere nel modo migliore gli scopi sociali e gli obiettivi prefissati.

Art. 36
Modifiche allo Statuto

Le modifiche e/o integrazioni all’Atto Costitutivo, agli Ordinamenti Statutari e la messa in liquidazione dell’Associazione Sportiva Dilettantistica, devono essere disposte esclusivamente dall’Assemblea Straordinaria dei Soci di cui agli artt. 17 e 19 del presente Statuto.

Le deliberazioni relative dovranno essere approvate con il parere favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, escludendo dal computo le astensioni.

Eventuali successive modifiche apportate al presente Statuto dovranno essere comunicate entro 30 (trenta) gg. dalla data dell’Assemblea Straordinaria dei Soci per la sua deliberazione, all’Associazione Nazionale Club Italiano Pescatori a Mosca per la convalida.

Allo stesso modo, le modifiche apportate dovranno essere trasmesse alla FSN a cui si è affiliati ed il relativo inoltro al CONI per il rinnovo della registrazione.

Art. 37
Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione, per qualsiasi ragione e causa, è deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci, con l’approvazione dei 4/5 dei Soci. L’Assemblea delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, e provvederà alla nomina di uno o più liquidatori con individuazione dei poteri.

I liquidatori possono compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione; sono a loro escluse qualsiasi nuove operazioni sociali. Questi, una volta esperiti gli atti amministrativi necessari, sottoporranno all’approvazione dell’Assemblea il bilancio finale di liquidazione.

I liquidatori rappresentano l’Associazione verso terzi ed in giudizio.

La destinazione dell’eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dimesso, acquisito il parere dell’Organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190) delle Legge 23 dicembre 1996 n. 662, sarà, salvo diversa destinazione disposta dalla Legge:

a)                  devoluto alla Associazione Nazionale Club Italiano Pescatori a Mosca;
b)                 trasmesso ad altra Associazione, Ente e/o Società con finalità analoghe;
c)                  destinato a finalità di pubblica utilità, fermo restando le clausole che investono l’obbligo da parte degli Associati e/o Partecipanti di ripianare pro-quota eventuali fabbisogni di liquidazione.

Copia del verbale dell’Assemblea Straordinaria concernente lo scioglimento dell’Associazione e della situazione patrimoniale e sua devoluzione, approvata dalla suddetta Assemblea, deve essere inviata per conoscenza alla Associazione Nazionale - Club Italiano Pescatori a Mosca e agli Organi Federali di competenza.

Art. 38
Clausola Compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i Soci saranno attribuite all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da n°. 3 arbitri due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di MASSA (MS).

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 gg. dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 gg. dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l’arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato, dal Presidente del Tribunale di MASSA (MS).
L’arbitrato avrà sede in CARRARA ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Art. 39
Norme di rinvio e Leggi applicabili

Per quanto non previsto dal presente Statuto, se riferibili, le norme in materia di Enti, Associazioni e Società Sportive contenute nel Libro I del Codice Civile ed in subordine, le norme contenute nel Libro V, e dalla disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell’ordinamento giuridico e sportivo Nazionale.

L’Associazione è regolata anche dallo Statuto e dai Regolamenti dell’Associazione Nazionale - Club Italiano Pescatori a Mosca, nonché dalle disposizioni emanate dal CONI e dalla F.I.P.S.A.S. in quanto applicabili.

L’Atto Costitutivo e lo Statuto dell’Associazione Nazionale - Club Italiano Pescatori a Mosca costituiscono espressamente parte integrante del presente Statuto.



Atto Costitutivo redatto in data 25 gennaio 2010, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Carrara il 26 gennaio 2010


Pagina 1 dello Statuto Originale

Pagina 10 dello Statuto Originale

Copia del pagamento per il deposito dello Statuto presso l'Agenzia delle Entrate



Copia del Verbale di Assemblea Straordinaria dei Soci, del 25 luglio 2011, per il cambiamento
del nome della Associazione Sportiva Dilettantistica in A.S.D. Mosca Club Apuano 


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